4 marzo’15 – Approvata in Sicilia la legge antiomofobia e il registro regionale delle unioni civili

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Il 04 marzo 2015 rimarrà una data memorabile per il movimento lgbtq siciliano: con 50 voti favorevoli, 15 astensioni e soli 5 voti contrari è stata approvata oggi dall’Assemblea Regionale Siciliana, il parlamento più antico d’Europa, la legge “Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.

Così Mirko Pace,  il presidente di Arcigay Palermo:

“Tale legge contiene tutta una serie di norme contro l’omofobia e la transfobia che si applicano su scuola, formazione, uffici regionali, sanità, comunicazione, politiche del lavoro, accesso ai servizi e negli altri settori di competenza della regione, che recepisce all’articolo 1 il protocollo firmato dalla Regione Sicilia con l’UNAR (che fino ad oggi era rimasto lettera morta) e istituisce il registro regionale delle unioni civili.

L’esito è frutto di un lavoro che va avanti dall’inizio della presente legislatura regionale, e affonda le sue radici nella legislazione regionale presente col ddl Apprendi sulle unioni civili (affossato dall’aula).

La legge è la sintesi di tre ddl:

– quello La Rocca (M5S) scritto insieme ad Arcigay;

– quello Ferrandelli (PD) scritto con le associazioni del Coordinamento Palermo Pride in occasione del Pride Nazionale;

– quello Cracolici (PD) che riprende il vecchio ddl Apprendi.

Siamo riusciti a fare fronte comune con tutte le associazioni LGBTI dell’isola: da TUTTI i comitati Arcigay siciliani, a Famiglie Arcobaleno, Certi Diritti, Articolo Tre Palermo, Stonewall Siracusa, Agedo e quel gran contenitore di realtà sociali che è il Coordinamento Palermo Pride.

Questo solido fronte ha fatto sì che avvenisse quello che nel Parlamento nazionale non riesce ad accadere: una convergenza ad obiettivo tra il PD ed il Movimento 5 Stelle.

Di fatto si è creata una competizione virtuosa a chi mettesse le mani sulla legge, cosa che ci ha favorito ed ha permesso che il ddl (dopo due anni a languire in prima commissione) abbia subito una brusca accelerazione da settembre 2014 nei lavori in prima commissione e poi in aula.

Insomma, questa vittoria ci insegna che se impariamo a far fronte comune i risultati si ottengono veramente!”.

 

Sotto il testo della legge regionale.

 

 

Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento

 sessuale o dall’identità di genere.

Istituzione del registro regionale delle unioni civili.

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione riconosce le formazioni sociali e culturali nelle quali si promuovono la personalità umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attività, rifiutando qualsiasi discriminazione legata all’etnia, alla religione, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

2. La Regione riconosce, altresì, ogni forma di convivenza e adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo le disposizioni della presente legge.

3. La Regione, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea, promuove la realizzazione e l’implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attività del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d’intesa adottato il 12 dicembre 2013 tra l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, concernente le linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana, ha carattere universale ed è teso a promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

5. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a uniformarsi ai principi della presente legge.

 

ARTICOLO 2

Registro regionale delle unioni civili

1. Per le finalità della presente legge è istituito il registro regionale delle unioni civili presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro di cui al comma 1.

 

3. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia è esteso ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, purché iscritti nel registro di cui al comma 1 purché è soppressa.

4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attenendosi ai principi in essa contenuti, adeguano i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie, ex art. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione italiana, e le unioni civili iscritte nel registro di cui al comma 1 per la fruizione dei servizi comunali erogati e di favorirne l’integrazione attraverso l’attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio.

 

ARTICOLO 3

Interventi in materia di istruzione, formazione professionale,

politiche del lavoro ed integrazione sociale. Formazione del personale

1. La Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l’impiego concorrano a garantire l’effettività del diritto all’istruzione e alla formazione durante tutto l’arco della vita e del diritto al lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall’appartenenza di genere o dall’orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell’accesso ai percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell’inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

2. La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all’identità di genere e all’orientamento sessuale, persegue l’integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove attività di educazione sui diritti umani provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dalla identità di genere.

3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all’articolo 1.

 

ARTICOLO 4

Interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali.

Compiti delle aziende sanitarie provinciali

1. La Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali con riferimento alla finalità della presente legge, mediante l’attuazione dei principi di cui al presente articolo.

2. I componenti di un’unione civile registrata hanno il diritto senza alcun altra formalità ad avere accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno dei componenti dell’unione civile e a ciascuno di essi gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura dovranno essere adeguati alle predette disposizioni.

3. La dichiarazione relativa alla qualità di componente di un’unione civile registrata è effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000. La predetta dichiarazione non ha alcuna scadenza. Essa può essere revocata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. Le aziende sanitarie provinciali, nell’ambito delle proprie competenze e nella programmazione del Piano sanitario regionale, assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

 

ARTICOLO 5

Comunicazione istituzionale e promozione culturale

1. La Regione, d’intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi a tutela dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.

2. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e l’offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realtà esistenziali, come caratterizzati, tra l’altro, dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

 

ARTICOLO 6

Estensione delle competenze dell’Ufficio delle Consiglieri di parità

1. Le Consigliere di Parità intervengono anche nei casi di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento e non discriminazione.

 

ARTICOLO 7

Accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza a garantire a ciascuna persona parità di accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate nell’ambito di tali servizi non possono essere negate né somministrate in maniera deteriore per cause riconducibili a discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e secondo le finalità della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto all’abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull’edilizia residenziale sociale.

ARTICOLO 8

Dall’attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

ARTICOLO 9

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.